Strumenti finanziari partecipativi sottoscritti da un istituto di credito

Un istituto di credito ha sottoscritto strumenti finanziari partecipativi (sfp) convertendo parte dei propri crediti nei confronti della società debitrice/emittente e ci ha chiesto assistenza nelle verifica dei presupposti per l’applicazione dell’art. 113 del dpr 917/1986 (TUIR), che prevede la possibilità per gli enti creditizi di non applicare il regime di cui all’art. 87 del Tuir (pex) alle “partecipazioni  acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti da conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262” (art. 113, comma 1, Tuir). Chiedendo la non applicazione dell’art. 87 del TUIR, sotto il profilo fiscale gli sfp vengono equiparati ai crediti, con conseguente applicazione dell’articolo 106 del TUIR che disciplina la svalutazione dei crediti, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito agli strumenti finanziari ricevuti. In tal modo si continua ad applicare il regime fiscale previsto per la svalutazione dei crediti ancorché le banche iscrivano in bilancio gli strumenti finanziari sottoscritti.

Con riferimento agli strumenti finanziari partecipativi, l’art. 2346, comma 6, codice civile, prevede che  “resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto all’assemblea generale degli azionisti”.

Sotto il profilo fiscale, l’articolo 44, comma 2, lett. a), del TUIR, prevede che “si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo e dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti sono stati emessi”. Ne consegue che, come ribadito dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare 3 agosto 2010 n. 42/E “ai fini dell’applicazione dell’art. 113 del tuir, gli istituti di credito possono chiedere, in merito agli strumenti finanziari partecipativi sottoscritti, la disapplicazione del regime p.ex. qualora gli stessi siano assimilabili sotto il profilo fiscale, alle azioni … e che la remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. Tale circostanza, attesa la possibilità di modulare gli SFP in vario modo ai sensi del richiamato art. 2346 del c.c., sarà oggetto di valutazione caso per caso”.

Nel nostro caso abbiamo esaminato il piano di risanamento della società emittente ed il regolamento di emissione degli sfp ed abbiamo considerato le linee guida degli organi di vigilanza degli intermediari finanziari (Banca d’Italia) sul tema e ci siamo pronunciati per l’applicabilità degli artt. 113 e 106 Tuir, in quanto la sottoscrizione degli spf è stata eseguita con apporto (mediante conversione del credito) senza obbligo di restituzione ed i diritti patrimoniali consistono esclusivamente nel ricevere i dividendi e le riserve di cui l’assemblea potrà deliberare la distribuzione.


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