Nuovo bilancio di esercizio e nuova organizzazione all’interno delle PMI

Il decreto legislativo 139/2015, in attuazione della direttiva 2013/34/UE, ha riformato profondamente la disciplina del codice civile in tema di redazione del bilancio delle società che non adottano i principi contabili IAS/IFRS. Se a ciò aggiungiamo l’introduzione del principio di derivazione rafforzata ad opera dell’art. 13bis del DL 244/2016 che ha modificato l’art. 83 del Tuir e le conseguenti modifiche ai principi contabili nazionali, possiamo costatare come tali novità abbiano cambiato significativamente il lavoro di redazione del bilancio al 31/12/2017.

Con questo spazio del nostro sito, che abbiamo chiamato “views”, intendiamo condividere impressioni e riflessioni sulle esperienze del momento, offrendo il nostro punto di vista. In tal senso, in tema di bilancio di esercizio, l’impressione è che molte PMI si trovino a gestire situazioni nuove che impongono, in prospettiva, un modifica dell’impostazione del lavoro e a volte una diversa organizzazione degli uffici amministrativi.

In questa sede non intendiamo fornire un quadro organico delle novità introdotte dalle disposizioni citate, ma ci interessa citare alcuni aspetti della riforma del bilancio per esemplificare la diversa prospettiva di lavoro all’interno delle PMI, affrontando in sintesi i seguenti argomenti:

  1. Finalità dei provvedimenti
  2. Derivazione rafforzata e disattivazione del primo e secondo comma dell’art. 109 del Tuir
  3. Impairment test

 

1-  Finalità dei provvedimenti

Le innovazioni in materia di bilancio si sviluppano su due direttrici fondamentali:

  • Cercare di migliorare la comparabilità dei bilanci delle società italiane attraverso un avvicinamento delle regole di predisposizione dei bilanci delle imprese ITA Gaap ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
  • Ridurre gli oneri amministrativi in capo alle piccole imprese; ciò si è realizzato per le piccolissime imprese introducendo lo status di micro imprese che sono esonerate da molti adempimenti tra cui ricordiamo l’esonero dal rendiconto finanziario, dall’applicazione del costo ammortizzato dei crediti e possono redigere bilancio in forma semplificata (praticamente senza nota integrativa).

E’ opportuno ricordare che le la direttiva comunitaria 34/2013 prevedeva 4 categorie dimensionali: le micro imprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese. La scelta del legislatore italiano è stata quella di introdurre tre categorie, accorpando le medie imprese alle grandi imprese, cosicché oggi abbiamo le micro imprese, le piccole imprese che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e imprese medio grandi con il risultato, a nostro avviso, di aver sicuramente agevolato le micro imprese prevedendo un significativo alleggerimento degli adempimenti amministrativi ma di aver incluso le imprese che superano per due esercizi consecutivi due dei seguenti parametri:

Totale attivo > Euro 4,4 milioni

Ricavi netti >  Euro 8,8 milioni

n. dipendenti > 50 unità

nella categoria della medio e grande impresa. In realtà, le imprese che superano i suddetti parametri non si possono qualificare sempre e comunque medio-grandi e spesso non hanno all’interno la capacità organizzativa di elaborare una reportistica necessaria per adempiere agli obblighi della nuova disciplina del bilancio che prevede, tra l’altro, l’obbligatorietà del rendiconto finanziario e, soprattutto, la determinazione delle perdite durevoli (impairment test) in base alla verifica dei flussi di cassa, escludendo l’applicazione dell’approccio semplificato basata sulla capacità di ammortamento. Prima di affrontare quest’ultimo argomento, riteniamo opportuno richiamare il principio di derivazione rafforzata che riguarda tutte le imprese, escluse le micro.

 

2-  Derivazione rafforzata e disattivazione del primo e secondo comma dell’art. 109 del Tuir

La nuova versione dell’art. 83 del Tuir prevede che ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile, diversi dalle micro imprese, si applicano “in quanto compatibili” le disposizioni previste per gli IAS adopter contenute nel D.M. n. 48 del 1 aprile 2009 e nel D.M. 8 giugno 2011. Il decreto ministeriale 3 agosto 2017 all’art. 2 ha stabilito quali disposizione nei suddetti decreti siano da considerare compatibili per gli OIC adopter. Tra le disposizioni compatibili e quindi applicabili anche agli OIC adopter c’è l’art. 2, primo comma, del D.M. n. 48/2009 che dichiara l’inapplicabilità delle disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell’art. 109 Tuir. Ciò significa che non rileva più il principio di competenza previsto dal Tuir (certezza, determinabilità ecc) che viene sostituito dai criteri di competenza previsti dai principi contabili nazionali, e la determinazione del reddito deve essere conforme al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Come è noto, rimangono pienamente operative le disposizione del Tuir restrittive, riguardanti ad esempio gli accantonamenti (che rimangono indeducibili) e quindi si è posta una domanda: la disattivazione della parte dell’art. 109  ha di fatto implicazioni concrete rilevanti ?

La risposta è si, e vediamo alcuni esempi. Innanzitutto è frequente che si verifichino fatti dopo la chiusura dell’esercizio che però, in base ai principi contabili, devono essere recepiti in bilancio (e rilevano anche ai fini fiscali) e cioè “quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza” (OIC 29). Un esempio in tal senso è rappresentato dalla definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale già in essere alla data di fine esercizio: prima dell’introduzione del principio di derivazione rafforzata la mancanza nell’esercizio di riferimento dei requisiti di certezza e determinabilità oggettiva erano un ostacolo (o quantomeno una incertezza) alla rilevanza fiscale della componente reddituale. Ora questa incertezza dovrebbe essere superata. Un altro esempio è rappresentato dal premio di rendimento previsto per alcuni manager o dipendenti, previsto per un esercizio x ma che viene definito nell’esercizio x+1 in base alla performance aziendali registrate al 31/12 dell’esercizio x.

Ciò che però ancor più rileva, è il principio di competenza riguardante la cessione di beni e le prestazioni di servizi definita dai principi contabili che è concepita in modo diverso e non sovrapponibile, quantomeno in alcuni casi, con la competenza prevista dall’art. 109 Tuir. I principi contabili (OIC 15 e OIC 19) prevedono che i crediti originati da ricavi di vendita di beni e i debiti originati da acquisti di beni sono rilevati in base al principio di competenza quando si verificano le seguenti condizioni:

  • Il processo produttivo dei beni si è completato; e
  • Si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, “il trasferimento dei rischi e dei benefici”.

Sappiamo che il testo unico delle imposte considera avvenuta la cessione dei beni, in generale, alla consegna dei beni mentre ora è necessario fare riferimento alla clausole contrattuali e verificare il momento in cui si verifica il trasferimento dei rischi e dei benefici. Ci sono situazioni, non così rare, soprattutto nel settore manifatturiero, in cui ad esempio:

  • il venditore cede un bene fatto in base a determinate richieste tecniche dell’acquirente che devono essere verificate e testate o che sono soggette a dichiarazioni di conformità da parte dell’acquirente (ad esempio nei rapporti di sub fornitura);
  • è prevista quale parte importante del contratto l’istallazione e questa a fine esercizio non è stata ancora completata;
  • è prevista contrattualmente la possibilità di reso per un determinato motivo.

In tutti questi casi non rileva la consegna bene ma le clausole contrattuali per definire il trasferimento dei rischi e dei benefici e dunque individuare la competenza di ricavo o di un costo. E’ quindi necessario la disamina sotto il profilo giuridico dei contratti.

Ancora più complesso può essere l’applicazione della derivazione rafforzata nelle prestazioni di servizi e nei lavori in corso su ordinazione con particolare riguardo alla valutazione della commessa infrannuale o ultrannuale laddove può emergere il tema del cosiddetto combining (aggregare contratti diversi in una unica commessa) e segmenting (separare le obbligazioni interne ad un unico contratto) delle commesse, tema che magari tratteremo a parte in futuro.

 

3-  Impairment test

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è un argomento che può incidere significativamente sulla mole di dati ed elaborazioni che il comparto amministrativo delle imprese deve mettere a disposizione di chi redige il bilancio.

L’art. 2426, comma 1, al punto 3 stabilisce che “l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i nn 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore …”.

Quindi in base alla legge ed ai principi contabili (OIC 9), la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore [1] che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore e se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.

Per calcolare il valore recuperabile, e quindi in primis il valore d’uso,[2] per le imprese tenute alla redazione del bilancio in forma ordinaria, dall’esercizio 2017, si deve applicare il metodo generale previsto dall’OIC basato sulla verifica della capacità di generare flussi di cassa prospettici della singola unità di business, intesa come “Unità generatrice di flussi di cassa (UGC)” e cioè il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’immobilizzazione oggetto di valutazione, capace di generare flussi finanziari indipendenti. Si fa riferimento alla UGC quando non è possibile stimare il valore recuperabile di una singola immobilizzazione.

 

Si ricorda che fino all’esercizio 2016 il metodo generale basato sui flussi di cassa era obbligatorio solo per le imprese che superavano per due esercizi due dei seguenti limiti:

num. medio dei dipendenti > a 250

attivo > 20 milioni

ricavi > 40 milioni.

Dall’esercizio 2017 è stato previsto invece l’estensione del metodo generale a tutte le imprese, essendo consentito solo alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro imprese l’adozione  dell’approccio semplificato basato sulla verifica della capacità di ammortamento che somma algebricamente i redditi previsionali al netto degli ammortamenti al fine di verificare la capienza di questi ultimi, nell’arco di un periodo di 5 esercizi.

Non tutte le PMI dispongono di dati ed informazioni necessarie a questo tipo di elaborazioni e spesso non esistono neppure piani o business plan deliberati dal consiglio di amministrazione che devono essere alla base di tali elaborazioni. Inoltre gli organi societari di controllo (collegio sindacale e revisori) necessitano di carte di lavoro e di una base documentale che attesti le suddette verifiche. Tutto ciò impone significativi cambiamenti in molte PMI.

 

 

[1] Indicatori potenziali secondo il principio contabile OIC 9 possono essere:

  1. valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio;
  2. durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;
  3. nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti (solo per approccio ordinario)
  4. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro fair value stimato della società
  5. obsolescenza o deterioramento fisico risulta evidente;
  6. si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società:
    • l’attività diventa inutilizzata
    • piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo
    • piani di dismissione dell’attività prima della data prevista
    • ridefinizione della vita utile;
    • dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

[2] Si ricorda che ai sensi dell’OIC 9 si intende per:

Perdita durevole: diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un’immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile.

Valore recuperabile: il maggiore tra il valore d’uso e il fair value, al netto dei costi di vendita.

Valore d’uso: valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o UGC (unità generatrice di flussi di cassa).

Fair value: prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione di mercato alla data di valutazione.


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