Transfer pricing: nuove regole dal 2021 per il set documentale ai fini della penalty protection

Con l’intento di allinearsi agli standard OCSE, il 23 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 360494 aggiornando, a distanza di 10 anni (il precedente provvedimento n. 13765 risaliva al 29 settembre 2010), le disposizioni relative alla documentazione in materia di transfer pricing. Le nuove regole si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2020 per i soggetti solari, e dunque per la documentazione che dovrà essere predisposta nel 2021.

 

Si ricorda che dotarsi di un idoneo “set documentale” segnalandone la presenza in dichiarazione (si tratta di una facoltà, non di un obbligo) permette di fruire, in caso di contestazioni in tema di transfer pricing, della c.d. penalty protection, ovvero di beneficiare della non applicazione delle sanzioni (art. 1, comma 6 e art. 2, comma 4-ter DLgs 471/97).

 

Le novità sono diverse e tendono, in linea generale, ad ampliare il contenuto informativo con maggiori obblighi in capo alle società residenti facenti parte di gruppi multinazionali, anche se “solo” controllate. Nel nuovo provvedimento, infatti, è venuta meno la distinzione tra società holding e sub-holding, inclusa la possibilità di redigere il Masterfile limitato al proprio sotto-gruppo con la conseguenza che la documentazione idonea che l’impresa associata residente è chiamata a redigere è costituita da un documento denominato Masterfile (contenente le informazioni relative all’intero gruppo multinazionale) e da un documento denominato Documentazione Nazionale (contenente le informazioni concernenti le operazioni infragruppo relative all’entità locale che lo redige).

 

Inoltre è stabilito che il Masterfile può essere redatto in lingua inglese mentre la Documentazione Nazionale deve essere redatta in lingua italiana. Questo dovrebbe comportare che la controllata italiana potrà adottare il Masterfile preparato centralmente dalla capogruppo sempreché le informazioni ivi contenute siano in linea con quanto indicato dal provvedimento di prassi.

 

Con riferimento all’aspetto temporale è da segnalare la novità attinente l’obbligo della marca temporale da apporre ai documenti entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi unitamente alla firma digitale del legale rappresentante o da un suo delegato. Non è più possibile, dunque, completare la documentazione dopo l’invio della dichiarazione come spesso accadeva in passato.

 

Da segnalare infine il paragrafo dedicato alla documentazione idonea per le piccole e medie imprese (soggetti che realizzano ricavi non superiori a 50 milioni di euro), in cui si prevede la possibilità di non dover aggiornare, al ricorrere di taluni requisiti, i capitoli relativi alle operazioni infragruppo con riferimento ai due periodi di imposta successivi a quelli cui si riferisce la Documentazione Nazionale.  Rispetto al passato, però, si restringe la platea dei soggetti interessati poiché il provvedimento stabilisce che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese i soggetti che direttamente o indirettamente controllano o sono controllati (ed è questo l’elemento di novità) da un soggetto non qualificabile come piccola o media impresa. Di fatto resteranno escluse dalla semplificazione le piccole e medie imprese residenti controllate da soggetti che superano il limite dei 50 milioni di ricavi.

 

Alla luce di quanto sopra occorre sin da subito valutare l’impatto delle novità ed adeguarsi alle nuove direttive per non rischiare di fallire l’appuntamento previsto entro il termine per l’invio del modello Redditi.


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