Liquidazione Iva di Gruppo

Ad una società per azioni, in qualità di controllante di un gruppo composto da sedici società, viene  notificato un atto di recupero per Iva relativo alla compensazione di un credito che una società controllata aveva fatto confluire nella liquidazione di gruppo senza presentazione della relativa garanzia (fidejussione). La pretesa erariale deriva dal fatto che secondo l’Ufficio, la società controllata era tenuta alla presentazione della garanzia “a copertura” del credito Iva trasferito alla consolidante perché priva dei requisiti di legge per usufruire dell’esonero dalla presentazione di tale garanzia.

Nell’ambito dell’”iva di gruppo” è previsto, come principio generale, che la società che trasferisce il credito nella liquidazione di gruppo compensandolo con debiti di altre società del gruppo, trattandosi di fatto di un rimborso accelerato ottenuto dalla società creditrice, deve presentare le garanzie al pari di una società che ha chiesto il rimborso per vie ordinarie. Sono previsti diversi casi di esonero dalla presentazione delle garanzie quali ad esempio quelli previsti per i cosiddetti soggetti virtuosi. Individuare in modo certo i casi di esonero dalla presentazione della garanzia non è però facile.

Ci sono situazioni in cui la stessa Agenzia delle entrate, nel corso degli ultimi anni, è intervenuta precisando o modificando precedenti orientamenti come nel caso dei soggetti virtuosi, ovvero coloro che non hanno subito accertamenti nei due anni antecedenti la richiesta del rimborso, oppure come nel caso dell’utilizzo della c.d. franchigia costituita dal dieci percento dei versamenti effettuati nei due anni precedenti la richiesta di rimborso: se il credito Iva è inferiore all’importo della franchigia, la garanzia non è dovuta. Nel primo caso la circolare 33/2016 ha precisato che il contribuente è virtuoso anche se ha subito accertamenti nell’ultimo biennio purché abbia definito integralmente le proprie pendenze (quindi virtuoso = solvibile). Nel secondo caso l’Agenzia delle entrate ha precisato per la prima volta con la circolare 35/2015, che la franchigia opera nei medesimi limiti previsti per i rimborsi in procedura semplificata, ovvero fino all’importo massimo annuale di 700.000,00 euro (516.456,90 euro fino al 2013).

L’AdE considera la mancata presentazione della garanzia come un omesso versamento anche nei casi in cui sussisteva obbiettiva incertezza della norma e non esisteva la disposizione sanzionatoria ad hoc introdotta con il D.lgs. n. 158 del 2015 (in vigore dal 01/01/2016) che ha riscritto l’art. 13, comma 6 DPR 471/97 che ora prevede una sanzione proporzionale (30%) per le tardività oltre i 90 giorni e per le omissioni nella prestazione della prescritta garanzia.

Nel nostro caso dopo aver esaminato l’atto di recupero ricevuto dalla società nostra cliente, abbiamo presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contestando innanzitutto il fatto che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare l’atto di recupero alla società controllata e non alla società controllante. Nell’Iva di Gruppo, infatti, è la società che trasferisce il credito al Gruppo a dover presentare la garanzia (se dovuta) o, in mancanza della presentazione della suddetta garanzia, a dover versare all’Ufficio l’importo corrispondente al credito trasferito. Oltre a contestare quanto descritto, già sufficiente per dichiarare l’illegittimità dell’atto, abbiamo altresì contestato nel merito la pretesa erariale per oggettiva incertezza normativa.


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